La corte di Appello di L'Aquila, confermativa della precedente statuizione n.639/2014 del Tribunale di Pescara, ed in linea con le tesi che da sempre anche noi sosteniamo in ordine alla determinazione della base imponibile dei contributi da versare alla gestione previdenziale artigiani/commercianti per coloro che rivestono lo status di "socio" sia di società di capitali che di persone.

In altri termini l'Inps ha sempre sostenuto che i contributi andassero calcolati sulla somma dei redditi derivanti anche dalla partecipazioni in società di capitali, a prescindere dalla verifica dell'eventuale attività lavorativa nelle predette società ad opera del percipiente.

La Corte di Appello dell'Aquila con sentenza n.752 del 25.06.2015 respinge la pretesa dell'Inps, pretesa diretta ad assoggettare a contribuzione anche i redditi di capitale prodotti dal ricorrente per effetto della mera partecipazione in alcune società di capitali.

I Giudici distrettuali, difatti, hanno chiarito che la mera partecipazione - senza che corrisponda attività lavorativa all'interno della società di capitali - non integra gli estremi previsti dalla norma per l'assoggettamento alla contribuzione previdenziale trattandosi, nella fattispecie, di redditi di capitale e non di impresa. Di conseguenza non si ravvisano le condizione di cui all'art.1, co.203 della L. 662/1996 che disciplina l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali.

 

PO Marittimo Italia-Francia, oltre 160 milioni di risorse europee per lo sviluppo della costa
L’11 Giugno 2015 è stato approvato dalla Commissione Europea il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Francia Marittimo 2014-2020. Il programma dispone di un budget di 199 milioni, di cui 169 stanziati dall’Unione Europea attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
L’obiettivo principale del programma è di contribuire a lungo termine a rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra le regioni partecipanti e a fare dello spazio di cooperazione una zona competitiva e sostenibile nel panorama europeo e mediterraneo.
Il lancio dei primi Avvisi avverrà in questi giorni
TERRITORI COINVOLTI
Il Programma prosegue il suo impegno a supporto della cooperazione tra le regioni del Nord del Mare Tirreno coinvolgendo regioni di 2 Stati Membri (Francia e Italia):
per l’Italia Sardegna, Liguria e le 5 province della costa Toscana Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto
per la Francia Corsica, Provenza-Alpi-Costa Azzurra (PACA) Alpes-Maritimes, Var

Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, 81 all’art. 48-50 (Capo VI) ha introdotto significative novità nell’ambito del lavoro di tipo accessorio (cosidetta prestazione occasionale) ampliando, da una parte, il limite economico massimo percepibile da ciascun prestatore di lavoro e, dall’altra, introducendo nuovi obblighi in capo ai committenti imprenditori o professionisti. In particolare, dal 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo) il tetto economico è stato portato da 5.060 euro a 7.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Resta fermo, invece, il compenso massimo percepibile nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista – fissato in 2.000 euro – fermo restando il nuovo limite di 7.000 euro. Per quanto riguarda la comunicazione preventiva, la nuova disciplina prevede che l’inizio dell’attività dovrà essere comunicata alla DTL
competente, attraverso modalità telematiche (sms o posta elettronica).
Attenzione. Per i voucher richiesti prima del 25 giugno 2015 si applica la previgente disciplina.

Con una sentenza che farà tremare il fisco italiano, la CTP di Campobasso è la prima Corte a dichiarare la nullità delle cartelle esattoriali notificate da Equitalia perché emesse a seguito di un atto dell’Agenzia delle Entrate firmato da uno dei “falsi dirigenti” (quelli, cioè, decaduti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale di marzo scorso).
La novità di questa pronuncia è che ad essere annullato non è più l’accertamento fiscale in sé, ma il successivo atto di Equitalia, la famigerata cartella, notificata quando ormai sono scaduti i termini per impugnare il primo.
Il che non fa che avvalorare la tesi secondo cui gli atti delle Entrate sono radicalmente nulli, ossia non sanabili neanche con il decorso del tempo.
Ed, in buona sostanza, apre la possibilità del ricorso non solo a chi ha ricevuto un accertamento fiscale, ma anche a chi abbia già presentato ricorso contro quest’ultimo, o a chi abbia già sostenuto il primo o il secondo grado (senza successo), ed ancora a chi non abbia fatto mai opposizione e si sia visto quindi notificare la cartella di Equitalia.

Molti sottovalutano la forza dirompente della posta elettronica certificata.

E' stata subita. E' stato ritenuto l'ennesimo obbligo da evadere. E' stato fatto quasi per fare un favore al Registro Imprese perchè una legge prevedeva che tutti dovessero comunicare la propria posta certificata.

Tanti, meno male non la maggioranza, non sono mai andati nel proprio cassetto postale a verificare se all'interno vi fossero comunicazioni pensando che la PEC non servisse a niente.

Errore clamoroso! L'indirizzo Pec non serve soltanto al registro imprese per richiedere i propri diritti camerali. La posta certificata è a tutti gli effetti uno dei mezzi per notificare all'impresa ciò che arrivava soltanto a mezzo posta cartacea. Quindi attenzione alle notifiche delle cartelle esattoriali! Attenzione alle notifiche di avvisi legali ad esempio per richiesta di pagamento di fatture! Attenzione a possibili istanze di fallimento! Attenzione alla notifica dell'avvenuto fallimento!

Fantascienza? No, tutto questo è avvenuto! Tutto questo è reale! E dovevate vedere le facce delle persone che hanno subito queste notifiche ritenendo, appunto che la Posta Elettronica Certificata non servisse a niente!

Quindi, mano al vostro indirizzo PEC ed andate subito a vedere se avevate ricevuto delle notifiche! Chiamateci e fateci sapere se avevate ricevuto qualcosa!

Intanto meditate gente, meditate.