La Cassazione, con la sentenza n. 16035/2015, ha affermato che il professionista titolare dello studio che sostiene le spese di utilizzo dello stesso deve riaddebitare ai colleghi che occupano gli spazi all’interno dello studio medesimo la quota parte di spese di loro competenza, pena l’indeducibilità delle stesse.

In difetto, infatti, si realizzerebbe una liberalità diretta.

Previsti 300 milioni di euro a favore delle Pmi “rosa”.


 

Sul sito del Medio Credito Centrale sono disponibili i formulari per prenotare le tutele del fondo di garanzia.

Consulta la Tipologia di operazione finanziata.

 

Le e-mail che stanno circolando in queste ore, con oggetto “Verifica Tributaria” e in allegato un file eseguibile (.exe) da compilare, sono false.

È ingannevole e contraffatto anche l’indirizzo Pec da cui provengono: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

L’Agenzia delle Entrate informa di essere estranea a questi messaggi e raccomanda a chiunque dovesse riceverli di eliminarli senza aprire l’allegato che può compromettere la sicurezza del proprio computer.

Si ricorda che i soli turisti che possono eccedere nell'uso dei contanti oltre 999,99 euro sono i turisti extracomunitari. La norma prevede che si possano accettare pagamenti fino a 15.000 euro in contanti previa comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate dell'intenzione di ricevere questo denaro, previo versamento di questo denaro su un conto corrente dedicato e comunicazione a consuntivo dei dati del turista all'interno dello spesometro.

Attenzione però perchè si debbono anche raccogliere i dati dei turisti (italiani o meno) che pagano con assegno o bonifico, se la ricevuta o lo scontrino eccedono i 3.600 euro. In questo caso va raccolto il codice fiscale del turista italiano mentre per gli stranieri serve il nome e cognome, la data e il luogo di nascita e la residenza.

Le spese di pubblicità e le spese di rappresentanza sono profondamente diverse.

Mentre le prime sono completamente deducibili dal reddito, le seconde sono sottoposte a specifici limiti.

Ai sensi dell'art.108 co.2 DPR 917/1986 le spese di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute oppure in quote costanti nell'esercizio e nei quattro successivi.

Diversamente i costi sostenuti per l'acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi tra le spese di rappresentanza, sono deducibili:

- integralmente se di valore unitario non superiore ai 50 euro;

- se di valore unitario superiore ai 50 euro nel rispetto dei requisiti di inerenza e congruità previsti per le spese di rappresentanza nel DM 19.11.2008