Si ricorda che tutti gli Enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi (tra cui vi rientrano anche le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco) devono predisporre apposita rendicontazione.

La redazione della rendicontazione deve avvenire entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Questo documento deve essere accompagnato da una relazione illustrativa, da cui devono risultare le entrate e le spese relative alle raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza delle celebrazioni, delle ricorrenze o delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 143, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986

Il rendiconto deve essere tenuto e conservato secondo le regole prescritte per le scritture contabili (Art. 22 del D.P.R. n. 600/1973).

Quindi visto quanto sopra il prossimo 30 aprile scade il termine per la redazione e lo stesso dovrà essere conservato secondo le regole prescritte per le scritture contabili da parte degli enti non profit

Entrerà in vigore dal 1.05.2015 la cosiddetta NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)
Nel Jobs Act (D. Lgs. n. 22 del 4.03.2015) è stata inserita una nuova misura volta ad ampliare le tutele in caso di
disoccupazione: la cosiddetta NASpI.
La nuova disciplina è volta a sostituire  gli attuali trattamenti di ASpI e Mini-ASpI e ha la funzione di fornire "una tutela di sostegno al reddito a coloro che abbiano perduto involontariamente l'occupazione".

Il reddito delle cooperative agricole è sempre esente da Ires, a prescindere dalle modalità di formazione.
La Legge di stabilità 2014 ha reintrodotto la possibilità di opzione per il reddito agrario.
Esenzione da Ires - Con la consulenza giuridica n. 954-20/2013 del 18 dicembre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la non imponibilità delle riprese fiscali relative ai costi non deducibili risultanti nei bilanci delle cooperative agricole, giustificando tale beneficio con il fatto che l'esenzione dall'imposta sui redditi (di cui all'art. 10, D.P.R. 601/73) trova applicazione non solo per i costi non deducibili disposti dal Tuir, ma anche per i costi derivanti da altre fonti normative (es. Ici e Irap).
L’esenzione da Ires è dunque totale, fatta eccezione per il 20% dell'utile (art. 1, co. 460 e 461, L. n.311/2004).

Per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili si applica l’aliquota Iva agevolata del 4%.
Tra i beni soggetti a Iva agevolata rientrano, ad esempio:
le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera)
gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità

La Circolare 14/E/2015 dell'Agenzia delle Entrate, a detta di qualche nostro collega, forzando l'interpretazione letterale della norma, ha compreso nell'inversione contabile anche le prestazioni di manutenzione e riparazione degli impianti. Conseguentemente molti artigiani non incasseranno mai l'Iva sulle loro prestazioni e saranno cronicamente a credito di iva.

Ci piace dire: noi l'avevamo sostenuto sin dall'entrata in vigore della norma!

Si ricorda che la nuova applicazione del reverse charge si applica ai servizi di pulizia di edifici, demolizione, installazione di impianti (elettrici, idraulici ecc..), al completamento di edifici

Per qualsiasi approfondimento restiamo a disposizione.