Si ricorda che da oggi 31 marzo 2015 l’obbligo della fattura elettronica verso la P.A. è esteso a tutte le Amministrazioni Pubbliche
e le Amministrazioni locali.
Il D.M. n. 55/2013 sulla fatturazione alla P.A. (obbligatoria in forma elettronica per ora solo per ministeri,
comprese le scuole, agenzie ed enti di previdenza) stabilisce all'articolo 2 che la fattura si considera
trasmessa (ex articolo 21, comma 1, del D.P.R. 633/1972) e ricevuta dalle Amministrazioni solo con il
rilascio della ricevuta di consegna.
Dunque, la fattura elettronica è da considerarsi emessa in base all'articolo 21, comma 1, del D.P.R.
633/1972 anche in caso di ricezione della notifica di mancata consegna. D’altro canto, se l'emittente
riceve una notifica di scarto, la fattura non si può considerare emessa ai fini IVA.
La Circolare del Dipartimento Finanze - Funzione pubblica n. 1/2014 precisa che la ricevuta di consegna
recapitata all'emittente è certamente sufficiente a provare sia l'emissione della fattura sia la sua
ricezione da parte della P.A., così come la notifica di mancata consegna è sufficiente a provare la
ricezione della fattura da parte del sistema di interscambio