L’Inps, con la circolare n. 93 del 8 maggio 2015, ha regolamentato le modalità di presentazione della domanda per accedere al bonus bebè, ossia l’assegno a sostegno della natalità introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.

In caso di nascita di un bambino o di adozione di un bambino nel triennio 2015-2017 il nucleo familiare con un reddito ai fini Isee non superiore ai 25.000 € ha diritto a un bonus riconosciuto in maniera fissa mensile.

Il beneficio è concesso fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Il requisito reddituale deve permanere per tutta la durata del triennio del beneficio.

L’importo annuo dell’assegno è pari a 960 euro, valore che è innalzato a 1.920 euro nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

L’assegno è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

Le 36 mensilità quindi si computano a partire dal mese di nascita o ingresso in famiglia del minore.

La stessa circolare n. 93 riporta che il genitore naturale o affidatario per poter presentare la domanda deve possedere la cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. I cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria sono ai fini del bonus bebè equiparati ai cittadini italiani.

Inoltre il genitore deve possedere la residenza italiana e la convivenza con il figlio.

La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica, tramite il proprio PIN personale oppure tramite i patronati, nella sezione domande di prestazioni a sostegno del reddito. E’ possibile anche utilizzare il contact center.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento preadottivo. In via transitoria, per le nascite o adozioni avvenute tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile.