INDENNITA' 600 EURO
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Il Decreto Legge n. 18/2020, chiamato anche “Cura Italia”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020.
Tra i punti del provvedimento si evidenzia una novità (rispetto a quanto mai fatto in passato).
Gli artt. 27 e 28 del decreto riconoscono un’indennità di 600 euro, per il mese di marzo 2020, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (la stessa indennità viene prevista anche peri lavoratori dello spettacolo (all’articolo 38) e agli operai agricoli a tempo determinato (articolo 30) ed agli autonomi iscritti alla gestione Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Non rientrano in questa agevolazione i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, Agronomi, Chimici, Agrotecnici, Biologi, Farmacisti, Geometri, Giornalisti, Infermieri professionali, Ingegneri ed architetti, Medici ed odonotoiatri, Notai, Periti industriali, Psicologi, Veterinari). Il Ministro ha comunicato una possibile estensione anche a tali soggetti, per il tramite della partecipazione delle Casse private.
Indennità 600 euro: il testo normativo dell’art. 27 e dell'art.28:
art.27
“Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori”.
art.28
"Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'art.2, comma 26. della legge 8 agosto 1995 n.335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.
LE MISURE LAVORO COVID 19
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Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. Decreto Cura Italia, reca, tra le altre, le misure per il lavoro straordinarie, volte a risollevare le sorti della nazione, in ginocchio a causa del virus Covid-19.
Tale Decreto Legge, emanato con carattere di estrema necessità e urgenza, definito anche come D.L. “Cura Italia”, si è fatto attendere per giorni con continue posticipazioni del Consiglio dei Ministri.
Le misure in esso contenute sono molte e con tantissime novità: tra queste, agevolazioni fiscali notevoli per aziende e famiglie.
Tra le varie misure inserite nel Decreto Legge n. 18/2020 rientrano:
potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale;
sostegno del lavoro;
sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;
misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie delle imprese;
ulteriori disposizioni.
Lo stanziamento di risorse è notevole, circa 25 miliardi di euro. Vediamo meglio le disposizioni in materia di lavoro.
COMUNICAZIONI ACCESSO STUDIO - SEGUITO COVID 19
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In ottemperanza al disposto normativo DPCM del 04/03/2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, a tutela della salute di tutti coloro che frequentano i locali dello Studio Masi, chiediamo alla gentile clientela di limitare al minimo l’accesso allo studio, onde evitare il più possibile il presupposto di diffusione del contagio.
Chiediamo, in ottemperanza ai consigli del Ministero della Salute, di evitare in maniera assoluta la frequentazione dello studio nel caso di malesseri, in qualsiasi modo riconducibili o accostabili connessi ai sintomi da COVID-19 (mal di testa, mal di gola, tosse, raffreddore, febbre ecc.) anche avvertiti in maniera lieve.
Pertanto, nel comune interesse, invitiamo tutti voi ad utilizzare altri strumenti di comunicazione quali il telefono, la posta elettronica, Skype e/o sito web.
Nel caso di assoluta necessità di accesso ai nostri uffici si potrà accedere PREVIO APPUNTAMENTO, e sempre nel rispetto delle indicazioni date, evitando strette di mano, se non successivamente all'avere utilizzato l’apposito GEL AMUCHINA che metteremo a disposizione all’ingresso. Vi preghiamo di mantenere la distanza consigliata di un metro da qualsiasi altra persona presente in loco e di evitare l’utilizzo del denaro contante.
Siamo certi della vostra comprensione e della vostra massima collaborazione, al fine di tutelare il più possibile la salute di tutti e la regolare prosecuzione della nostra attività lavorativa a vostro favore.
Le misure di sicurezza sono, ovviamente, TEMPORANEE!!!
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