EROGAZIONI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE
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In modo molto sintetico presentiamo un prospetto schematico del trattamento fiscale per le erogazioni a favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche. Obbligatoriamente iscritta al CONI od al registro delle Onlus.
Soggetto erogante persona fisica.
Detrazione di imposta del 19%. Il limite massimo è previsto in 1.500 euro annui. L’importo massimo recuperabile sarà quindi pari a 285 euro. Il pagamento deve avvenire con mezzi tracciabili.
Se le associazioni sportive sono qualificate come Onlus la detrazione sale al 26% per un importo annuo massimo pari ad euro 30.000. Vi è comunque un limite massimo che è pari al 10% del reddito complessivo.
Soggetto erogante titolare di reddito di impresa, società o ente non commerciale
Detrazione di imposta del 19%. Il limite massimo è previsto in 1.500 euro annui. Il pagamento deve avvenire con mezzi tracciabili
Se le associazioni sportive sono qualificate come Onlus la detrazione sale al 10% del reddito di impresa per un importo annuo massimo pari ad euro 70.000.
La prossima entrata in funzione del registro del Terzo Settore modificherà drasticamente quanto sopra. Al momento è previsto che le persone fisiche potranno detrarre una somma pari al 30% delle erogazioni liberali effettuate con un massimo di 30.000 euro e comunque la liberalità non sarà riconosciuta sulle somme eccedenti il 10% del reddito complessivo.
Lo studio resta a disposizione per ogni approfondimento riteneste necessario.
ORGANO DI CONTROLLO ANCHE NELLE SRL MINORI
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La “rivoluzione” è compiuta. E' stato approvato lo schema di decreto legislativo sul Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge delega 19.10.2017, n. 155.
Non ci saranno più fallimenti, ma liquidazioni giudiziali e un altro termine, forse effettivamente associato al discredito, sarà abbandonato. Il nuovo Codice della crisi d'impresa però non è solo questo, anzi.
Sono a impatto immediato le norme che, modificando il Codice Civile, aumentano la responsabilità degli amministratori, comportano la rivisitazione degli assetti organizzativi e cambiano i parametri previsti per l'obbligo della nomina degli organi di controllo. Tale nomina viene disciplinata dall'art. 379 della Legge delega che rivisita l'art. 2477, c. 3 C.C., prevedendo che l'organo di controllo o il revisore debbano essere nominati nelle società a responsabilità limitata che superano i seguenti limiti: 2 milioni di attivo patrimoniale; 2 milioni di vendite e prestazioni; 10 unità occupate in media durante l'esercizio. E' sufficiente che uno solo dei parametri venga superato (sino ad oggi era previsto il superamento di 2 limiti su 3). Questa è la prima estensione normativa che rende evidente la volontà di rafforzare il ruolo del controllore, il più a lungo possibile. In linea con questo assunto, l'art. 2477, c. 4 viene riscritto contemplando la permanenza dell'organo di controllo fino a quando, per 3 esercizi consecutivi, nessuna di queste soglie dimensionali venga oltrepassata. I limiti menzionati valgono anche per le società cooperative.
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