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Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. Decreto Cura Italia, reca, tra le altre, le misure per il lavoro straordinarie, volte a risollevare le sorti della nazione, in ginocchio a causa del virus Covid-19.

Tale Decreto Legge, emanato con carattere di estrema necessità e urgenza, definito anche come D.L. “Cura Italia”, si è fatto attendere per giorni con continue posticipazioni del Consiglio dei Ministri.

Le misure in esso contenute sono molte e con tantissime novità: tra queste, agevolazioni fiscali notevoli per aziende e famiglie.

Tra le varie misure inserite nel Decreto Legge n. 18/2020 rientrano:

potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale;
sostegno del lavoro;
sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;
misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie delle imprese;
ulteriori disposizioni.

Lo stanziamento di risorse è notevole, circa 25 miliardi di euro. Vediamo meglio le disposizioni in materia di lavoro.


Decreto Cura Italia: Cassa integrazione e assegno ordinario

Il Decreto prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono nel 2020 l’attività lavorativa per via di eventi riconducibili all’epidemia derivante da CoronaVirus possono accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale o all’assegno ordinario attraverso la specifica causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di 9 settimane e comunque entro agosto 2020.
In sostanza viene estesa a tutta Italia la disposizione che è stata emanata con il D.L. n. 9/2020 relativamente alle “zone rosse”.

E infatti, analogamente al Decreto n. 9/2020, i soggetti che vogliono avvalersi di trattamento ordinario di integrazione salariale o assegno ordinario per la causale “emergenza COVID-19”, sono dispensati dalle disposizioni di cui all’articolo 14 D.Lgs. n. 148/2015, dei termini del procedimento di cui agli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015, mentre per l’assegno ordinario restano fermi comunque l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

La domanda dovrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, e il trattamento sarà concesso sulla base di apposita istanza del datore di lavoro. Condizione per l’accesso alla misura, da parte dei lavoratori, è l’essere in forze presso quel datore di lavoro entro la data del 23 febbraio 2020.

Sono però previste anche misure riguardanti la Cassa Integrazione Ordinaria per soggetti che si trovano a fruire allo stato attuale della CIGS: in tal caso il trattamento ordinario sospende e sostituisce la CIGS.

L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), i quali avranno diritto al trattamento per nove settimane.

Le aziende possono accedere o alla CIG o all’assegno ordinario (a seconda delle caratteristiche dell’azienda). In tal caso,
– se accedono alla CIG, possono evitare di rispettare sia gli obblighi di informazione e consultazione sindacale (articolo 14 del d.lgs 148/2015) sia i termini di procedimento per l’accesso alla cassa integrazione;
– se accedono all’assegno ordinario (quindi quando non rientrano nel campo di applicazione della CIG/CIGS), è necessario che l’azienda effettui informazione, consultazione, ed esame congiunto da svolgersi in via telematica.


Cassa integrazione in deroga

Tra le misure previste dal Governo rientra anche la Cassa Integrazione in deroga: in particolare le Regioni e le Province autonome con riferimento ai datori di lavoro del settore privato (incluso il settore agricolo, della pesca, del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti), che non riescono ad applicare le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro, possono ottenere il riconoscimento – previo accordo concluso in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – degli specifici trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.

Tali trattamenti saranno concessi con decreto dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, che dovranno trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione gli appositi decreti. Inoltre, l’accesso alla Cassa integrazione in deroga garantirà ai lavoratori la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Si ricorda inoltre che l’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.