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Misure per agevolare la cura dei figli durante la sospensione scolastica

Oltre alle misure economiche per le aziende, il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 riconosce specifiche misure in favore dei lavoratori e di sostegno ai medesimi nella gestione familiare: in particolare sono previste specifiche norme in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori. Vediamo meglio tali misure.


Decreto Cura Italia: congedo parentale

Il Decreto prevede che a decorrere dal 5 marzo, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a uno specifico congedo parentale, da fruire nel caso di figli di età non superiore ai 12 anni.

Per tali soggetti è infatti riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, da calcolarsi sulla base di quanto previsto dall’articolo 23 del D.Lgs. n 151/2001, e tali periodi saranno coperti anche da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001 che sono stati fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione per le ragioni poc’anzi citate, sono convertiti nel congedo di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, con conseguente diritto all’indennità, e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Ma le misure a tutela della famiglia non si limitano solamente ai lavoratori dipendenti, in quanto sono previste apposite norme per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata: tali soggetti hanno diritto a fruire per un periodo non superiore a quindici giorni (quindi come per i lavoratori dipendenti) di un’indennità, per ciascun giorno pari: al 50% di 1/365esimo del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
Tale incentivo potrà essere utilizzato solamente per i figli di età non superiore ai 12 anni.

L’indennità di cui trattasi è estesa anche ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, ed è commisurata al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della tipologia di lavoro svolto.

Il congedo non varrà per entrambi i genitori, ma sarà riconosciuto alternativamente tra i due per un totale complessivo per di 15 giorni. Resta fermo che qualora nel nucleo familiare un genitore lavori e l’altro sia disoccupato o non lavoratore, il genitore lavoratore potrà fruire di 15 giorni totali.

Le misure valgono anche per il settore pubblico.


Congedo non retribuito per figli con età compresa tra 12 e 16 anni

Le misure adottate dal Governo prevedono che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano figli minori con età compresa tra 12 e 16 anni – sempreché nel nucleo familiare non ci sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito ovvero un altro genitore non lavoratore – possono accedere all’astensione dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.


Contributo baby-sitting

In alternativa al congedo, è possibile che i genitori lavoratori dipendenti si avvalgano di servizi di baby-sitting: in tal caso, in alternativa al congedo, i lavoratori beneficiari potranno ottenere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600,00 euro, che sarà erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017.

Tale opportunità è garantita anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Per accedere a tale beneficio sarà necessario attendere specifiche istruzioni dall’INPS.


Contributo baby-sitting maggiorato per i lavoratori pubblici del settore sanitario e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico

Vengono previste poi delle specifiche circostanze di indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché per il settore privato accreditato, in campo sanitario. Infatti, a decorrere dal 5 marzo 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il contributo di baby-sitting ammissibile arriva a 1000,00 euro massimi (anziché a 600,00 euro come per la generalità dei lavoratori).

Tale importo massimo fruibile per i servizi di baby-sitting è concesso anche ai lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La domanda anche in tal caso dovrà essere presentata all’INPS a seguito di specifiche istruzioni che verranno per tempo pubblicate.