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Rilevanti novità nel mondo dell’Iva, con particolare riguardo alle nuove casistiche di applicazione del reverse charge.

Ci riferiamo al mondo “dell’edilizia”, con una definizione volutamente generica che andremo a specificare, all’interno della quale ci eravamo abituati ad applicare le (caotiche) regole del reverse charge nelle ipotesi di subappalto. Ora, la Legge di Stabilità, mette mano all’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972 e “sottrae” alcune casistiche di inversione contabile alla necessaria presenza del subappalto, rendendo il reverse applicabile a 360 gradi (subappalti e anche appalti o contratti d’opera).

 

Sono di interesse le disposizioni di cui alla lettere a) e a-ter) del comma 6 dell’articolo 17, che – dal 01.01.2015 - impongono l’inversione contabile alle seguenti ipotesi.

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:

a) alle prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori [questa ipotesi è quella già applicata sino al 31.12.2014; mediante la parte aggiunta (sottolineata nel testo) risultano sottratte dalla medesima alcune prestazioni di servizi specificamente elencate dalla successiva lettera a-ter];

a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; … omissis …

Quest’ultime, dunque, sono le nuove casistiche di inversione contabile, che ora si tratta di individuare in modo oggettivo a prescindere, si noti, dalla qualifica soggettiva del prestatore e del committente.

Un sicuro aiuto viene dalla lettura della Relazione Tecnica, che spiega il motivo per cui in tali settori si è deciso di ampliare le casistiche di reverse (prima limitate al subappalto nel settore dell’edilizia, oggi allargate ad ogni prestazione di servizi): si è riscontrato che nei settori delle prestazioni di servizi di pulizia (codice ATECO2007: 81.2) e per le prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici (codice ATECO2007: 43), vi sia una maggiore propensione sia a non dichiarare l’Iva sulle operazioni imponibili sia a non effettuare il versamento dell’imposta dovuta.