Indice articoli


La rapida diffusione del Covid-19 in Italia ha colto “di sorpresa” il nostro Paese. Dalle prime Ordinanze del Ministro della Sanità del mese di gennaio, volte per lo più a bloccare i viaggiatori provenienti dalle aree infette della Cina e ad apprestare le prime misure sanitarie d’emergenza, il primo provvedimento rilevante è stata sicuramente la deliberazione del Consiglio dei Ministri che, il 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale per sei mesi.
Questo provvedimento ha permesso di portare l’intera questione, dagli aspetti sanitari fino a quelli fiscali, previdenziali, assistenziali e, più in generale, giuslavoristici, in una sorta di “gestione a termine” e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria (si vedano i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° e del 4 marzo 2020).
Pur nella transitorietà delle misure (e nella elevata probabilità che le stesse rappresentino un work in progress soggetto a future modifiche ed aggiornamenti), è utile fare il punto sul quadro delle regole che aziende e professionisti devono rispettare nei rapporti con dipendenti, fornitori, eventuali utenti o visitatori e, da ultimo, con le Pubbliche Amministrazioni, considerando – tra queste ultime – sia le Autorità Sanitarie che le articolazioni periferiche del Ministero del Lavoro che, infine, l’INPS.
Le dieci regole principali per imprese e professionisti
L’attuale disciplina emergenziale pone – in capo ai datori di lavoro – oneri ed obblighi di natura molto diversa tra loro, che vanno dal rispetto di regole che possono definirsi comportamentali, ad obblighi informativi interni ed esterni per giungere fino agli obblighi di notifica alle Autorità sanitarie.
Vediamo, di seguito, i principali obblighi.
1. Aggiornamento del Documento aziendale di Valutazione dei Rischi (DVR)
Il DVR è il documento obbligatorio che, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/08, individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori. A seguito della valutazione contenuta nel documento, deve essere attuato un preciso piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose. Il responsabile del DVR è il datore di lavoro, che non può delegare questa attività (o, meglio, la responsabilità. Alla luce dell’emergenza Covid-19, ogni datore di lavoro che impieghi almeno 1 dipendente, dovrà valutare, in collaborazione con il “Medico Competente” e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), l’esistenza del rischio biologico specifico, legato al Coronavirus.
2. Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 del medesimo D. Lgs. 81/08, il DUVRI va contestualizzato all’interno di un contratto di appalto. Non è un documento legato ad una azienda ma ad una “attività” per il cui svolgimento cooperano due o più imprese che lo devono elaborare in coordinamento, definendo quali rischi apporterà la propria singola attività all’interno di quella complessivamente contrattualizzata In particolare, la redazione del DUVRI non sarebbe sempre obbligatoria, ma ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 26 del D. Lgs. 81/08, lo diviene se vi siano rischi che comportino la presenza di agenti cancerogeni, chimici, biologici, o da atmosfere esplosive. E, quindi, è obbligatorio in un momento di emergenza sanitaria nazionale, ovviamente nei soli casi di appalto esterno o, comunque, di collaborazione con fornitori esterni all’organizzazione del datore di lavoro;
3. Distribuzione Dispositivi di Prevenzione e Protezione Individuale (DPI)
In relazione alla specifica tipologia di attività esercitata, ogni datore di lavoro dovrà dotarsi di adeguate quantità di DPI da fornire ai propri dipendenti e, se del caso, a pubblico/utenza/fornitori che abbiano titolo per accedere ai locali aziendali o a parte di essi. Quanto alla specifica emergenza Covid-19, nel computo dei quantitativi dovrà tenersi nel debito conto del fatto che – nello specifico – si tratta quasi esclusivamente di materiali monouso (come guanti e mascherini) e, quindi, soggetto a rapido consumo.