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In primo luogo va osservato che il regime in questione rappresenta il regime “naturale” per i contribuenti in contabilità semplificata, che non optano per il regime ordinario.

Occorre ricordare che il regime semplificato:

si applica, salvo opzione per il regime ordinario, per tutte le imprese che NON superano i seguenti limiti:
- € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività:

Si evidenzia ulteriormente che:

i soggetti “naturalmente” in contabilità semplificata hanno la facoltà di optare per il regime ordinario.
Con il “criterio di cassa” il reddito viene determinato per semplice contrapposizione dei ricavi e proventi “incassati” nel periodo d’imposta e delle spese e degli oneri “sostenuti” nel medesimo periodo d’imposta:

la differenza è aumentata del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, dei proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa

potranno continuare a concorrere alla formazione del reddito i seguenti componenti: plusvalenze; sopravvenienze attive; minusvalenze; sopravvenienze passive; ammortamenti; accantonamenti di quiescenza e previdenza
dal reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le nuove disposizioni viene sottratto l’importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell’esercizio precedente. Nei successivi esercizi non concorrerà a formare il reddito la variazione delle rimanenze.
resta immutato il regime delle perdite, che potranno essere compensate con i redditi di altra natura posseduti nello stesso anno ma non sono riportabili in quelli successivi.