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L’Accordo prevede la possibilità che le banche concedano alle imprese:
1.di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine;
2.di sospendere per 12 o 6 mesi il pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing, rispettivamente, immobiliari o mobiliari;
3.di allungare la durata residua del piano di ammortamento fino al 100%, con un massimo di 3 anni per i mutui chirografari e di 4 anni per i mutui ipotecari;
4.di allungare a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine (120 giorni per il credito agrario di conduzione).

A fronte dell’allungamento della durata dei finanziamenti, la banca valuterà l’eventuale variazione del tasso, che non potrà di norma superare i 100 punti base né essere superiore all’aumento del costo di raccolta della banca stessa.

Potrà essere considerata la possibilità di acquisire nuove garanzie aggiuntive all’operazione di finanziamento, al fine di mitigare od annullare l’eventuale incremento del tasso di interesse.

Le operazioni di allungamento saranno, però, realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario, qualora l’impresa richiedente, entro 12 mesi avvii processi di rafforzamento patrimoniale (con apporti dei soci o di terzi, valendo tutti gli incrementi ai fini ACE) o di aggregazione, in qualsiasi forma, volti al rafforzamento economico-patrimoniale.