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La Legge di Stabilità 2015 ha previsto (Art. 1, comma 246) una nuova moratoria dei finanziamenti, secondo le coordinate di un’intesa da raggiungersi, entro fine marzo 2015, tra Ministero dell’Economia, Sviluppo Economico, Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Associazioni delle imprese e dei consumatori.

in data 31 marzo 2015, In recepimento della citata previsione normativa, l’ABI e le Associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale hanno sottoscritto l’Accordo per il credito 2015 o Accordo per la ripresa 2015, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2017, ma con revisione entro il 31 dicembre di ogni anno, con possibilità di recesso motivato.

 

Possono beneficiare dell’Accordo le PMI operanti sul territorio nazionale che, al momento della domanda, siano in bonis (non devono, quindi, presentare posizioni classificate come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o esposizioni scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni).

Le iniziative previste sono così rubricate ed articolate:

A. Imprese in Ripresa, in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;

B. Imprese in Sviluppo, per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento ed il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;

C. Imprese e PA, per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione (riprende lo schema precedente per lo smobilizzo dei crediti delle imprese verso la PA, aggiornandone i contenuti alle disposizioni introdotte con il D.L. n. 66/2015).

Inoltre, le Associazioni che hanno sottoscritto l’Accordo cercheranno un’intesa con l’Agenzia delle entrate, per consentire alle imprese che hanno richiesto il rimborso di un credito fiscale di ottenere sul medesimo un’anticipazione bancaria, presentando apposita attestazione del credito vantato.


 

L’Accordo prevede la possibilità che le banche concedano alle imprese:
1.di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine;
2.di sospendere per 12 o 6 mesi il pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing, rispettivamente, immobiliari o mobiliari;
3.di allungare la durata residua del piano di ammortamento fino al 100%, con un massimo di 3 anni per i mutui chirografari e di 4 anni per i mutui ipotecari;
4.di allungare a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine (120 giorni per il credito agrario di conduzione).

A fronte dell’allungamento della durata dei finanziamenti, la banca valuterà l’eventuale variazione del tasso, che non potrà di norma superare i 100 punti base né essere superiore all’aumento del costo di raccolta della banca stessa.

Potrà essere considerata la possibilità di acquisire nuove garanzie aggiuntive all’operazione di finanziamento, al fine di mitigare od annullare l’eventuale incremento del tasso di interesse.

Le operazioni di allungamento saranno, però, realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario, qualora l’impresa richiedente, entro 12 mesi avvii processi di rafforzamento patrimoniale (con apporti dei soci o di terzi, valendo tutti gli incrementi ai fini ACE) o di aggregazione, in qualsiasi forma, volti al rafforzamento economico-patrimoniale.