Dal 1° luglio 2018 scatta l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni ai soggetti Iva di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione (art. 1, comma 917, lett. a), Legge n. 205/2017).

DEDUZIONI e DETRAZIONI

Le spese relative all’acquisto di carburanti per motori saranno deducibili (ai fini della tassazione diretta) e detraibili (Iva) soltanto se vengono utilizzati determinati mezzi di pagamento: a tal fine si rinvia a quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento direttoriale 4 aprile 2018, n. 73203.

SISTEMA di INTERSCAMBIO

Dovrà essere emessa tramite il Sistema di Interscambio, secondo le regole tecniche indicate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757.

CONTENUTO

La targa e gli altri estremi identificativi del veicolo (come casa costruttrice e modello) - previsti dalla scheda carburante - non devono essere riportati nella fattura elettronica.

EFFETTUAZIONE di PIÙ OPERAZIONI

Qualora - contestualmente all’acquisto di carburante oppure in un momento diverso - sul veicolo vengano effettuati anche altri interventi (ad esempio lavaggio o riparazioni), la fattura cumulativa dovrà essere emessa in forma elettronica.

FATTURA DIFFERITA

Anche per gli acquisti di carburante sarà possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti.

Si applicano l’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 e il D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472.

ESONERI

Non sono soggetti alle nuove regole i soggetti che rientrano:

nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
nel regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).

Il 2017 è stato l’anno dei RECORD. In questo anno abbiamo toccato il picco massimo mai raggiunto di adempimenti fiscali.
Abbiamo subito un aggravio di lavoro smisurato, ben oltre il sopportabile, senza gravare sulle aziende.
In più, oltre alla “persecuzione fiscale” dobbiamo, necessariamente, tenere il passo con l’innovazione tecnologica.
Per continuare a fornire un servizio di qualità, è necessario destinare più tempo alla formazione e più attenzione e tempo per lavorare sulle pratiche.
Il cliente, siamo sicuri, ne riceverà solo benefici.
A breve, ad esempio, metteremo a disposizione, per le aziende che ne faranno richiesta,  un archivio online, ove si potranno trovare tutte le informazioni (contratti, buste paga, elaborati contabili ecc.) relative alla gestione del personale. Il personale, potrà  essere fornito di una APP per ricevere direttamente il proprio cedolino paga.

Per tutti questi motivi a far data dal prossimo 5 marzo lo studio cambierà gli orari di apertura.
I nuovi orari saranno i seguenti:

Mattino: dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.30
Pomeriggio: lunedì, martedì e giovedì: 16.00 - 18.30

I pomeriggi del mercoledì e del venerdì resteremo chiusi. Il venerdì pomeriggio risponderemo alle chiamate telefoniche sino alle 18.30

In ogni caso, ove indispensabile e solo su appuntamento, ci potremo vedere anche in orari diversi.

Etro il prossimo 31 gennaio i soggetti titolari di un'utenza elettrica che tuttavia non possiedono apparecchi televisivi, dovranno inviare tale dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

Al riguardo si ricordiamo quanto segue:
1. il modello è disponibile sui siti dell'Agenzia delle Entrate e della Rai;
2. la dichiarazione sostitutiva ha validità annuale;
3. il modello può essere trasmesso direttamente dal contribuente attraverso Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati;
4. è anche possibile inviare la dichiarazione per posta. In questo caso il modello andrà inviato – unitamente a un documento di riconoscimento in corso di validità – in plico raccomandato senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino;
5. in alternativa, la documentazione può essere trasmessa anche tramite pec firmata digitalmente, all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
6. le nuove modalità di pagamento del canone sono state introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208);
7. l'istanza di rimborso può essere presentata:
a. online, attraverso l'apposita applicazione messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Per accedervi occorre però essere registrati a Entratel o Fisconline;
b. per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Se l’istanza è firmata digitalmente non è necessario allegare nulla;
c. tramite raccomandata indirizzata all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 di Torino - Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino, insieme alla fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

Avremmo anche potuto titolare: dal prossimo primo luglio spariranno le schede carburanti.

Eh si! La deducibilità dei costi relativi agli acquisti di carburanti per autotrazione, e la detraibilità dell'Iva, subiranno una vera e propria rivoluzione dal prossimo primo luglio.

Tutti coloro che necessitano di documentare le spese sostenute per il rifornimento di carburanti dei mezzi e delle autovetture impiegate nell'esercizio della propria attività aziendale o professionale dovranno modificare drasticamente le proprie abitudini.

Le spese relative agli acquisti di carburanti saranno deducibili sole se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7 comma 6 DPR 605/1973.

Addio quindi l'utilizzo di contanti per il rifornimento carburanti se gli stessi devono divenire anche costi deducibili. 

Le ricevute dell'utilizzo delle carte dovranno essere conservate per poter essere in grado di abbinare i movimenti delle carte elettroniche alla spesa sostenuta.

Sempre dal primo luglio gli acquisti di carburanti effettuati da soggetti passivi IVA dovranno essere documentanti con la fattura elettronica. Pertanto per poter dedurre costi relativi ai carburanti, e l'IVA, dal primo luglio saranno necessarie sia la e-fattura che l'aver effettuato il pagamento secondo le modalità sopra descritte.

All'indirizzo http://rssd.coni.it è disponibile il nuovo applicativo a disposizione delle società ed associazioni sportive dilettantistiche che intendano iscriversi all'apposito registro nazionale.

Si ricorda che l'adempimento è necessario per poter usufruire delle agevolazioni fiscali riservate al settore. Ci si riferisce in particolare al regime forfettario di cui alla L.16 dicembre 1991, n. 398 e alle norme di favore contenute nell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003).

Preme evidenziare che una delle più significative novità introdotte dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) è rappresentata dall'istituzione del Registro nazionale del Terzo Settore, cui sono tenuti ad iscriversi - a prescindere dagli obblighi connessi al Registro delle imprese in presenza di attività commerciali - le seguenti tipologie di enti per poter usufruire del regime fiscale agevolato ad essi riservato:

organizzazioni di volontariato;
associazioni di promozione sociale;
enti filantropici;
imprese sociali;
cooperative sociali;
reti associative;
società di mutuo soccorso;
associazioni, riconosciute o non riconosciute;
fondazioni;
gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Il nuovo registro telematico è stato approvato dal Coni con Regolamento  di cui alla Delibera 18 luglio 2017, n. 1574, che dovrà tuttavia essere aggiornato per via delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018 . Quest’ultima ha infatti introdotto le nuove società sportive dilettantistiche con scopo di lucro, le quali dovranno anch’esse iscriversi al registro per poter godere dei relativi benefici fiscali previsti.