Dal 1° luglio 2018 scatta l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni ai soggetti Iva di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione (art. 1, comma 917, lett. a), Legge n. 205/2017).

DEDUZIONI e DETRAZIONI

Le spese relative all’acquisto di carburanti per motori saranno deducibili (ai fini della tassazione diretta) e detraibili (Iva) soltanto se vengono utilizzati determinati mezzi di pagamento: a tal fine si rinvia a quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento direttoriale 4 aprile 2018, n. 73203.

SISTEMA di INTERSCAMBIO

Dovrà essere emessa tramite il Sistema di Interscambio, secondo le regole tecniche indicate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757.

CONTENUTO

La targa e gli altri estremi identificativi del veicolo (come casa costruttrice e modello) - previsti dalla scheda carburante - non devono essere riportati nella fattura elettronica.

EFFETTUAZIONE di PIÙ OPERAZIONI

Qualora - contestualmente all’acquisto di carburante oppure in un momento diverso - sul veicolo vengano effettuati anche altri interventi (ad esempio lavaggio o riparazioni), la fattura cumulativa dovrà essere emessa in forma elettronica.

FATTURA DIFFERITA

Anche per gli acquisti di carburante sarà possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti.

Si applicano l’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 e il D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472.

ESONERI

Non sono soggetti alle nuove regole i soggetti che rientrano:

nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
nel regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).