I Ticket Restaurant rappresentano un servizio sostitutivo di mensa, di importo corrispondente al valore facciale del buono.

 

Che cosa sono

I buoni pasto sono documenti, emessi in forma cartacea o elettronica, che danno al possessore il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società di emissione dei buoni stessi, la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo,escludendo ogni prestazione in denaro.

La loro caratteristica è quella di non essere cedibili, commercializzabili,cumulabili o convertibili in denaro.

Sono equiparabili a compensi in denaro (Risoluzione n. 26/E del 29 marzo 2010) e non in natura.

Profili fiscali e contributivi

Come tali, se concessi ai dipendenti, non generano imponibile fiscale in capo agli stessi, entro il limite massimo di € 5,29 e solo l’eventuale maggiore valore sarà pertanto assoggettato a tassazione e contribuzione.

I commi 16 e 17 della Legge di stabilità 2015 (l. 23 dicembre 2014, n.190), modificando il TUIR, elevano con decorrenza 01/07/2015 la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto, nel solo caso in cui siano concessi in formato elettronico disponendo che nel caso in cui i buoni pasto siano resi in tale forma, non concorrono a formare il reddito fino all'importo complessivo giornaliero di 7 euro (contro 5,29 euro nel caso in cui non siano in forma elettronica).

Per il datore di lavoro tali spese sono integralmente deducibili e non scontano il limite del 75% fissato per le spese di vitto e alloggio dall’articolo 109, comma 5, del Tuir.

Fiscalmente, l’art.51, co.2, lett. c) del Tuir prevede la totale esclusione dalla base imponibile Irpef dei lavoratori per:

  • le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro presso la propria azienda;
  • in quelle inter-aziendali;
  • nonché le somministrazioni effettuate in mense aziendali organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;                                                                            

Rientrano in tale eccezione anche i casi di convenzioni stipulate con ristoranti e la fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti.

Le motivazioni che rendono non tassabile come reddito di lavoro dipendente le prestazioni di mensa o le prestazioni sostitutive stanno nel fatto che la somma riconosciuta al lavoratore è concessa dal datore di lavoro nel suo interesse poiché, la mancanza di una mensa o di prestazioni sostitutive, produrrebbe una minore produttività del lavoratore, costretto ad allontanarsi dal luogo di lavoro per consumare il pasto.

La RM n. 118/E del 30 ottobre 2006 ha stabilito che anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa pranzo, ove fruiscano di buoni pasto, sono ammessi a beneficiare della previsione agevolativa di cui all’art. 51, comma 2, lettera c),Tuir.

Inoltre, per fruire della detassazione i buoni pasto devono essere rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi. Come chiarito dall’amministrazione finanziaria nella Circolare 23 dicembre 1997 n. 326/E e nella Circolare 16 luglio 1998 n. 188/E, per categorie omogenee non devono intendersi solo quelle previste dal codice civile (dirigenti, operai, ecc.), ma anche tutti i dipendenti di un certo tipo, ad esempio tutti i lavoratori con una certa qualifica o di un certo livello.

Va ricordato che non è possibile che lo stesso dipendente, con riferimento alla medesima giornata di lavoro, possa avvalersi di più prestazioni: per esempio avvalersi del servizio mensa ed utilizzare anche il buono pasto (Ticket Restaurant) beneficiando della franchigia di euro 5,29 di esclusione dal reddito.

Alla luce del combinato disposto dell’articolo 51, comma 2, lett. c) TUIR e del comma 5 della stessa norma, si deve ricordare che, qualora il contribuente si rechi in trasferta, la fornitura del "ticket restaurant" in aggiunta al rimborso del vitto, determina:

- la riduzione della franchigia di imposta relativa all’indennità di trasferta;

- comporta l’integrale tassazione del predetto ticket.ziendale

Per l’azienda-datore di lavoro, i costi legati all’acquisto e non solo dei buoni pasto, sono sempre costi deducibili per competenza.

Ciò significa che il costo va dedotto in riferimento alla data in cui il dipendente ha usufruito del servizio buono pasto.

Il costo dei buoni pasto distribuiti ai dipendenti va riclassificato in bilancio alla costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale in forza.

Dal 1° settembre 2008, l’Iva applicata ai buoni pasto è al 4% ed e integralmente detraibile.