Abbiamo detto che il nuovo regime forfettario consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% – su ricavi o compensi ai quali si applica un coefficiente di redditività – in luogo di quella del 5% prevista nel regime dei minimi. Il nuovo regime forfettario entrerà in vigore dal primo gennaio 2015.
Sappiamo che l’imposta sostitutiva stabilita in misura fissa del 15% che sostituisce l’Irap, l’Irpef e le addizionali comunali e regionali, nonché l’Iva;
Dobbiamo ricordarci della scomparsa del limite dei 35 anni e dei 5 anni di permanenza che esisteva nel regime fiscale agevolato dei nuovi minimi;

E' fondamentale sapere che viene eliminata la previsione del contributo previdenziale INPS minimale (circa 3 mila euro annui). Si verseranno quindi contributi previdenziali in base al volume dei ricavi fatturati o incassati.

 

Occorre inoltre ricordare che l'Inps consente di non versare i contributi minimi ma che è necessario esercitare tale volontà con una comunicazione telematica che dovrà avvenire entro il prossimo 26/2 e che dovrà essere confermata ogni anno.

La mancata comunicazione nel corrente anno non preclude l'esercizio dell'opzione per gli esercizi futuri, ma senza alcun dubbio, precluderebbe l'opzione per il corrente anno.

Anche alla luce dei benefici contributivi diviene fondamentale prendere in considerazione questo regime  ricordandoci anche che in luogo di quello ordinario basato su costi e ricavi, i primi (costi) non sono deducibili in quanto l’imposta sostitutiva si applica su una percentuale di ricavi o compensi. Unica eccezione sono i contributi INPS che restano deducibili. Alla luce di tali differenze va fatta una stima di quelli che sono gli eventuali costi dell’attività esercitata.