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Categoria: Notizie

Entrerà in vigore dal 1.05.2015 la cosiddetta NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)
Nel Jobs Act (D. Lgs. n. 22 del 4.03.2015) è stata inserita una nuova misura volta ad ampliare le tutele in caso di
disoccupazione: la cosiddetta NASpI.
La nuova disciplina è volta a sostituire  gli attuali trattamenti di ASpI e Mini-ASpI e ha la funzione di fornire "una tutela di sostegno al reddito a coloro che abbiano perduto involontariamente l'occupazione".


Potranno accedere al trattamento i lavoratori subordinati, i soci lavoratori delle cooperative ed il personale artistico, prevedendone l'esclusione ai soli dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni assunti a tempo indeterminato e agli operai agricoli. È opportuno inoltre ricordare che una prestazione molto simile, denominata DIS-COLL, sarà riconosciuta anche ai collaboratori a progetto: in tal modo, si potrà parlare di "universalizzazione" del sussidio.
Per quanto attiene alla NASpI essa sarà subordinata alla presenza di tre requisiti quali: lo stato di disoccupazione, l'esistenza di almeno 13 settimane effettive di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio della disoccupazione e di 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono il periodo di disoccupazione. Dalla normativa citata si può evincere inoltre che altra condizione necessaria per poter fruire dell'indennità è rappresentata dalla partecipazione del disoccupato ai percorsi di riqualificazione professionale e dal mantenimento dello stato di disoccupazione.
Al beneficiario sarà corrisposto un sussidio mensile proporzionato all'anzianità contributiva; in altre parole, la durata del trattamento sarà pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni: ne consegue che la durata massima della prestazione non potrà superare i 2 anni. Tale aspetto crea non poche perplessità poiché si presenta svantaggioso nei confronti dei lavoratori stagionali. Altro elemento negativo è rappresentato dalla riduzione, a partire dal 1.01.2017, del periodo di fruizione della NASpI a 18 mesi.
L'importo è sottoposto a progressive riduzioni in quanto il decreto dispone che l'indennità si debba ridurre del 3% ogni
mese a partire dal quarto mese di fruizione.



Il lavoratore disoccupato che percepisce la Naspi potrà richiedere in via anticipata la liquidazione degli importi non ancora corrisposti, affinché questi abbia la possibilità di avviare un'attività lavorativa autonoma o un'impresa individuale oppure partecipare alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale appartenente ad una cooperativa.
Nel caso in cui il disoccupato, percipiente di NASpI, volesse intraprendere un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato si potranno distinguere diverse situazioni a seconda che questi percepisca un reddito annuale superiore o
inferiore ai limiti previsti dall'imposizione fiscale.
Per quanto riguarda il primo caso, l'indennità decade qualora il rapporto di lavoro superi i sei mesi, mentre se inferiore a
tale limite il trattamento sarà sospeso sino al termine del rapporto.
Nel secondo caso, invece, si mantiene il diritto all'indennità, seppur ridotta, pari all'80% del reddito previsto.
Anche nell'ipotesi in cui il disoccupato intraprenda un rapporto di lavoro di tipo autonomo, si sottolinea la facoltà di ottenere un ammontare inferiore di NASPI, purché sia anticipatamente comunicato all'Inps il reddito annuo previsto.