Dal 2016 il regime forfettario diventa più conveniente, grazie, in primo luogo, all’innalzamento di 10mila euro (e 15mila euro per le attività professionali ed equiparate) delle soglie di ricavi e compensi previste per l’accesso. Occorre, quindi, verificare se i ricavi di competenza o quelli incassati dagli imprenditori che hanno applicato il regime dei minimi ovvero i compensi percepiti nel 2015 superano i nuovi limiti. Non rileva, quindi, l’eventuale superamento della soglia precedentemente stabilita (da parte, ad esempio, dei professionisti che avessero conseguito più di 15mila euro) se si rientra comunque nell’ambito di quella nuova (di 30mila euro). Nell’anno di inizio dell’attività si può sempre fruire di tale regime, a prescindere dai corrispettivi effettivamente conseguiti.
In presenza di nuove attività produttive, chi si è avvalso nel 2015 del regime forfettario ha potuto fruire, per il periodo d’inizio dell’attività e per i due successivi, della riduzione di un terzo del reddito. Dal 2016 si applica, invece, l’aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività: è stata, quindi, riprodotta la stessa disciplina del regime dei minimi, eliminando, però, la previsione del prolungamento dell’applicazione dello stesso fino al compimento del 35° anno di età. Inoltre i contribuenti che nell’anno precedente hanno intrapreso una nuova attività avvalendosi del regime forfettario possono applicare l’aliquota del 5% nei successivi 4 anni, cioè dal 2016 al 2019.
La Stabilità 2015 (legge 190/2014) aveva previsto che le persone fisiche che nel 2014 si erano avvalse del regime dei minimi avrebbero potuto continuare a fruirne fino alla scadenza naturale. Con la conversione del Milleproroghe dello scorso anno (Dl 192/2014) è stata consentita la scelta dello stesso anche nel corso dell’anno 2015. Si ritiene che in tali casi, in mancanza di una espressa previsione contraria, i contribuenti interessati possano continuare a fruire del regime di vantaggio fino alla sua naturale scadenza e quindi eventualmente fino al 35° anno di età.
Si può accedere al regime forfettario se nell’anno precedente sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente e assimilati di ammontare non superiore a 30mila euro e la verifica è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Si ritiene che quest’ultima precisazione non possa riguardare i titolari di redditi da pensione, perché la relazione di accompagnamento ha chiarito che si intende evitare che possano beneficiare di tale regime i contribuenti che nell’anno precedente hanno conseguito livelli reddituali piuttosto elevati, a prescindere, quindi, dalla natura degli emolumenti percepiti.
È stata, infine, ridotta del 35% la contribuzione ordinaria degli artigiani e commercianti e abolita la precedente possibilità di esonero dal minimale.