• Il decreto attuativo del Jobs Act in tema di ammortizzatori sociali approvato il 4.09.2015 prevede, tra l’altro, quanto segue:
    • l’importo della Cigo e della Cigs rimangono invariati all’80% della retribuzione, e la loro durata massima è pari a 13 settimane, elevabile trimestralmente fino a 52 settimane;
    • le causali di intervento della Cigs sono la crisi aziendale, la riorganizzazione e la solidarietà. Il programma di gestione della crisi deve sempre includere un piano di risanamento;
    • le imprese interessate alla Cigs saranno tenute a comunicare alle organizzazioni sindacali solo le cause di sospensione o riduzione dell’attività, l’entità e la durata prevedibile del trattamento, nonché il numero dei lavoratori coinvolti;
    • la riduzione media oraria per i contratti di solidarietà difensiva non potrò essere superiore al 60% dell’orario giornaliero del dipendente;
    • in riferimento ai contratti di solidarietà di tipo espansivo, invece, è prevista la concessione, a favore dei datori di lavoro, di un contributo a carico della gestione Inps per ogni lavoratore assunto per ogni mensilità di retribuzione pari, per i primi 12 mesi, al 15% della retribuzione lorda prevista dal Ccnl applicabile;

i datori di lavoro con più di 5 addetti e privi della copertura Cigo e Cigs dovranno fare riferimento al fondo di solidarietà di cui alla legge Fornero.