In base all’art. 20 del decreto Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), l’obbligo di trasmissione dei dati contenuti nelle lettere d’intento

è stato posto in capo all’esportatore abituale e non più al fornitore di quest’ultimo.

Nel dettaglio, la norma introduce una nuova modalità per trasmettere le dichiarazioni d’intento, in base al quale è l’esportatore che è tenuto ad inviare telematicamente tale dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta di presentazione che l’esportatore è tenuto a consegnare al fornitore, oppure in dogana, unitamente a copia della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta.

Sul fornitore invece grava, l’onere di effettuare la verifica sul sito dell’Agenzia delle Entrate prima di effettuare l’operazione verso l’esportatore abituale in regime di non imponibilità IVA (come previsto dall’art. 8, comma 1, lettera c, D.P.R. n. 633/1972), pena l’applicazione di pesanti sanzioni.

Il fornitore dovrà tuttavia riepilogare nella dichiarazione iva annuale i dati concernenti le dichiarazioni d’intento ricevute, niente invece cambia circa l’obbligo di corretta tenuta e aggiornamento del registro lettere d’intento sia per il fornitore che per l’esportatore abituale

Periodo Transitorio

Per quanto concerne la decorrenza delle nuove disposizioni, il decreto Semplificazioni prevede che si applichino alle dichiarazioni d’intento relative a operazioni senza applicazione dell’imposta da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, nulla rilevando la circostanza che l’esportatore abituale abbia già inviato al proprio fornitore o prestatore la lettera d’intento secondo la precedente disciplina. Tuttavia, nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto dei contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, fino all’11 febbraio 2015, gli operatori avrebbero potuto consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio fornitore secondo le modalità previgenti quindi anche mediante consegna o invio di copia cartacea.

L’’Agenzia delle Entrate, ha però chiarito che per le dichiarazioni d’intento già consegnate secondo la vecchia normativa e cioè quella in vigore fino al 11.02.2015, ma che esplicano effetti per operazioni poste in essere successivamente al 11.02.2015 come ad esempio quelle per validità 01.01.2015 – 31.12.2015 l’applicazione del regime di non imponibilità è subordinato all’applicazione delle nuove regole, che pertanto prevedono che, l’esportatore abituale debba procedere a predisporre le dichiarazioni d’intento ai propri fornitori utilizzano il nuovo modello telematico, procedere al relativo invio telematico e alla consegna della copia della ricevuta di avvenuta trasmissione e del relativo modello al fornitore.

Diversamente nel caso in cui la dichiarazione d’intento inviata secondo le precedenti regole fosse relativa solo a operazioni da porre in essere dal 1° gennaio all’11 febbraio 2015, il fornitore non è tenuto a trasmettere tale dichiarazione alle Entrate, sussistendo per quest’ultimo il solo obbligo di conservazione e riepilogo nella dichiarazione IVA.

La modulistica

Con provvedimento del 12 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la dichiarazione d’intento relativa all’acquisto o importazione di beni e servizi senza applicazione dell’IVA, insieme alle relative specifiche tecniche e istruzioni di compilazione.

Il modello deve essere compilato e trasmesso telematicamente dall’ esportatore per ogni singola dichiarazione d’intento rilasciata. Il dichiarante, inoltre, deve indicare, nell’apposito spazio, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione da trasmettere e l’anno di riferimento.

In particolare, nel quadro A punto A1, il dichiarante è tenuto a indicare la natura del plafond adottato se fisso oppure mobile

Il rigo A2 va’ barrato nel caso in cui alla data di trasmissione della dichiarazione d’intento, la dichiarazione annuale IVA sia già stata già presentata, nel caso in cui, invece, la dichiarazione annuale IVA non sia ancora stata presentata, occorre barrare almeno una delle caselle da 2 a 5 del rigo A2, indicando quali operazioni hanno concorso alla formazione del plafond (cessioni all’esportazione e assimilate, cessioni intracomunitarie, cessioni effettuate verso operatori di San Marino).

È prevista la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa nell’ipotesi in cui, prima di effettuare l’operazione, si intenda integrare o rettificare i dati di una precedente dichiarazione già presentata. In tal caso, è necessario trasmettere una nuova dichiarazione, barrando la casella "Integrativa" nel frontespizio e indicando il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare.

Gli adempimenti del fornitore

Il fornitore dell’esportatore abituale che riceve la lettera d’intento e la relativa ricevuta di presentazione è tenuto a effettuare una verifica telematica, al fine di controllare la corrispondenza tra il documento ricevuto e quanto trasmesso dall’esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate.

Tale riscontro, potrà essere effettuato sia tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, consultando l’apposita funzione ad accesso libero che consente di effettuare la ricerca inserendo i codici fiscali (dell’esportatore e del fornitore) e il numero di protocollo della ricevuta telematica sia mediante accesso al proprio cassetto fiscale, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline.

 Il nuovo sistema sanzionatorio

 Il fornitore che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio senza addebito Iva prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale oppure senza aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate è punito con la sanzione compresa tra il 100 e il 200% dell'imposta non applicata (art. 7 comma 4-bis del D.lgs. 471/1997 così modificato dal D.lgs. 175/2014).