La Legge di Stabilità 2015 ha profondamente rivisto l’istituto del ravvedimento operoso che, come noto, consente al contribuente la regolarizzazione di errori o omissioni usufruendo di una sanzione ridotta.

 

A partire dal 2015 infatti, data di entrata in vigore delle norme contenute nella Legge di Stabilità, i contribuenti potranno sanare i mancati versamenti fiscali, senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte.

Fino al 31/12/2014

Il contribuente poteva ricorrere al ravvedimento operoso soltanto nel caso in cui, ai sensi del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs n. 472/97, “la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento” da parte del Fisco. 

Il ravvedimento era  possibile:

-        entro 14 giorni dopo la scadenza mancata: sanzione dello 0,2% per ogni giorno di     ritardo,

-        entro 30 giorni: sanzione del  3%

-        entro un anno:   sanzione del  3,75%

 

Dal 01/01/2015

Con le modifiche della Legge di Stabilità le cause ostative all’utilizzo del ravvedimento operoso vengono limitate al solo caso in cui al contribuente venga notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento.

In pratica, ciò sta a significare  che un soggetto  che ha ricevuto un Processo verbale di costatazione  a seguito di un’attività di ispezione e verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria potrà usufruire ancora del ravvedimento operoso tuttavia con una riduzione delle sanzioni ad 1/5 del minimo.  

A seguito delle modifiche introdotte,  i nuovi termini e le conseguenti  sanzioni vengono così rimodulate:

Entro:

Misura sanzione

14 giorni dal termine per il versamento

sanzione nella misura del  0,20% giornaliero

30 giorni dal termine per il versamento

sanzione nella misura del 3%

90 giorni dal termine per il versamento

sanzione nella misura del 3,3%

1 anno dal termine per il versamento

sanzione nella misura del 3,75%

2 anni  dal termine per il versamento

sanzione nella misura del 4,28%

Oltre  2 anni  dal termine per il versamento

sanzione nella misura del 5%

 

Naturalmente, oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, in misura ridotta, il contribuente dovrà versare anche gli interessi di mora, calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.