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Appare allora chiaro che i settori interessati dalle modifiche possono essere desunti avendo riguardo alla classificazione Ateco, con esclusivo riferimento alle attività che sono relative ad edifici, come segue:

 


Pulizia

43.39

Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione (ndr trattasi di altri lavori di completamento e rifinitura)

43.99.01

Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici

81.21.00

Pulizia generale (non specializzata) di edifici

81.22.02

Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escludendo le attività di pulizia di impianti e macchinari)

81.29.10

Servizi di disinfestazione (con esclusivo riferimento a edifici)

N.B.

Sembrano escluse le attività 81.29.91 e 81.29.99

Demolizione

43.11.00

Demolizione (con esclusione della demolizione di altre strutture)

Impianti

43.21.01

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.02

Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.01

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

43.22.02

Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.03

Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

43.22.04

Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) – NB: servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione la piscina può essere considerata edificio o parte di esso

43.22.05

Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) – NB: servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione il giardino può essere considerato edificio o parte di esso

43.29.01

Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

43.29.02

Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni

43.29.09

Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici)

Completamento

43.31.00

Intonacatura e stuccatura

43.32.01

Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate

43.32.02

Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili

43.33.00

Rivestimento di pavimenti e di muri

43.34.00

Tinteggiatura e posa in opera di vetri

43.39.01

Attività non specializzate di lavori edili – muratori (ndr dovrebbero però rimanere escluse le attività di costruzione degli edifici)

43.39.09

Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

 

In particolar modo, dalla categoria 43 sembrano doversi escludere le seguenti attività:
•43.12: preparazione del cantiere (in quanto più che altro riferibili alla fase propedeutica alla costruzione e non a quella di completamento);
•43.13: trivellazione e perforazione (in quanto non strettamente riferite ad edifici);
•43.91: realizzazione di coperture (in quanto non ricomprese nelle attività di completamento e forse più propriamente riconducibili all’attività di costruzione vera e propria);
•43.99: noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.

Per cercare di trovare una definizione di edificio, si potrebbero evocare:
•la Risoluzione n. 46/E/1998, ove fu affermato che il Ministero dei Lavori pubblici, con circolare n. 1820 del 23-7-1960, ha precisato che “per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”;
•l’art. 2 del D.Lgs n. 192/2005 (attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) ove l’edificio “è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.

Volendo operare un raffronto con la normativa comunitaria, soccorre l’articolo 199 della Direttiva 112, che consente l’applicazione del reverse charge alle “prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili” e con quelle del paragrafo 2 che consente agli Stati di definire le operazioni e le categorie di soggetti cui le misure possono applicarsi. Va, infatti, osservato la novella di cui alla nuova lettera a-ter) non ha eliminato tout court le limitazione della lettera a) che circoscrive l’applicazione del reverse charge per le prestazioni edili rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Fuori dalle ipotesi della nova lettera a-ter il reverse continua quindi ad applicarsi limitatamente ai rapporti di subappalto (o sub contratto d’opera) laddove la prestazione sia riconducibile al settore costruzioni da individuare secondo le attività descritte nel settore F dei codici Ateco (in particolare, costruzioni di edifici, ingegneria civile e altri lavori di costruzione specializzati non riconducibili ad edifici e comunque all’elencazione della lettera a-ter).

Provando ad esaminare alcune casistiche pratiche, potremmo riscontrare che:
•Soggetto che costruisce un edificio:
• ◦su contratto di appalto: applica l’Iva
◦su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a)

•Soggetto che effettua lavori di pulizia ad uno studio professionale:
• ◦su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
◦su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)

•Soggetto che realizza un impianto di illuminazione di una strada:
• ◦su contratto di appalto: applica l’Iva
◦su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a)

•Soggetto che realizza un impianto elettrico su un edificio:
• ◦su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
◦su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)

•Soggetto che effettua lavori di manutenzione su un impianto idraulico:
• ◦su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
◦su contratto si subappalto: applica reverse da lettera a-ter)

•Soggetto che posa un pavimento ad un privato:
• ◦applica l’IVA, in quanto il reverse non può trovare applicazione

•Soggetto che posa pavimento ad una impresa:
• ◦contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
◦contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)

•Soggetto che vende una caldaia ad una impresa:
• ◦applica l’IVA in quanto trattasi di cessione di beni.


In chiusura, dunque, non possiamo che riepilogare le seguenti conclusioni: ciò che pare indispensabile è avvertire la clientela di studio delle modifiche intercorse, al fine di evitare che casistiche senza dubbio possano ingenerare errori (ad esempio, le prestazioni di servizi fornite da una impresa di pulizia, piuttosto che la realizzazione di un impianto elettrico); ovviamente, si avverte la estrema necessità di chiarimenti per alcune situazioni di confine, che potranno essere risolte solo dopo l’emanazione di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate.