Entro il prossimo 16 Marzo 2015

le società di capitali devono effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali relativa all’anno 2015. Vediamo di riepilogare quali sono i soggetti tenuti al versamento, i termini, le modalità di pagamento e le eventuali sanzioni per l’omesso versamento.

 

Sono tenute al versamento della tassa tutte le società di capitali (Spa, Srl e Sapa), comprese quelle in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento, sempre che permanga l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare.

 

Sono invece esonerati dal pagamento della tassa in esame:

 

le società di capitali già dichiarate fallite;

le società cooperative e di mutua assicurazione;

i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;

le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva.

L’importo da pagare si differenzia in relazione all’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1°gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento:

se il capitale sociale o il fondo di dotazione é pari o inferiore a € 516.456,90 é dovuta una tassa annuale di € 309,87;

se il capitale sociale o il fondo di dotazione é superiore a € 516.456,90 é dovuta una tassa annuale di € 516,46.

Le modalità di versamento sono distinte a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività o in un anno successivo al primo.

Il primo pagamento infatti deve essere effettuato esclusivamente tramite bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara. Dal secondo anno in poi la tassa annuale va pagata tramite modello F24, inserendo il codice tributo 7085 "Tassa annuale vidimazione libri sociali" e indicando l’anno corrispondente (2015 per il versamento in scadenza il prossimo 16 marzo).

 Nel caso di omesso o insufficiente versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali il D.p.r 641/72 non prevede una specifica sanzione in caso di mancato o ritardato versamento, tuttavia si potrebbe fare riferimento alla regola generale in materia di omissione di versamenti di tributi di cui all’13, comma 2 D.Lgs n.471/97 che prevede la sanzione pari al 30% dell’importo dovuto.

 Infine si evidenzia che l’importo versato a titolo di tassa annuale libri sociali è deducibile sia ai fini ires che ai fini irap e che, l’importo dovuto può essere compensato con eventuali crediti sia tributari che previdenziali a disposizione della società.