A domanda posta, se la prova dell'incremeto patrimoniale con i risparmi accumulati negli anni precedenti, senza aver fatto ricorso nè ad istituti di credito nè a prestiti dei familiari, possa essere fornita mediante la documentazione che confermi che negli anni antecedenti l'acquisto sono state accantonate le somme utili a tale spesa, l'Agenzia delle Entrate risponde che la Cricolare Ministeriale n. 24/E/2014 precisa che in sede di contraddittorio il contribuente può sempre fornire la prova della formazione della provvista ovvero la sua effettiva disponibilità.

 

In ogni caso, se la provvista si è formata in anni precedenti, non rileva ai fini della determinazione del reddito nell'anno di imposta oggetto del controllo.

Ovviamente questo non esclude la possibilità per l'Agenzia di attivare, per le annualità precedenti in cui si è formata la provvista, autonomi controlli avvalendosi dello strumento accertativo più idoneo, di tipo analitico, induttivo o sintetico