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Dal 2015 i contribuenti che intendono avviare una nuova piccola impresa o attività professionale potranno accedere al nuovo regime dei minimi introdotto dalla Legge di stabilità 2015 direttamente al momento della richiesta di apertura della partita Iva.
Alle nuove partire Iva che intendono esercitare in forma individuale, con ricavi o compensi tra 15.000 e 40.000 euro (a seconda del tipo di attività economica), potranno avvantaggiarsi di un sistema di favore con minori adempimenti e minori imposte da pagare.

 

CATEGORIA SOGLIA RICAVI
Professionisti 15.000 euro
Attività di alloggio e ristorazione 40.000 euro
Industrie bevende e alimentari 35.000 euro
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 40.000 euro
Commercio ambulante e altri prodotti 20.000 euro
Costruzioni 15.000 euro
Intermediari del commercio 15.000 euro
Attività professionisti, scientifiche, sanitarie, istruzioni 15.000 euro
Altre attività economiche 20.000 euro

 

 L’imposta unica, che sostituirà Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, sarà ad aliquota fissa del 15% sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi.


Tra i vantaggi che derivano dall’adesione al nuovo regime, nessuna ritenuta d’acconto da applicare ed esonero dal versamento dell’Iva e dai principali adempimenti come, ad esempio, l’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Inoltre, nessun limite temporale per la permanenza nel regime e nessun limite di età per accedere.

Chi si avvale del regime per avviare una nuova attività, infine, beneficerà di un’ulteriore riduzione di 1/3 del reddito imponibile per i primi 3 anni.

L’adesione al nuovo regime è consentito anche a coloro che, in precedenza, aveva optato per il previgente regime dei minimi.

E' prevista la possibilità di ridurre i versamenti contributivi (solo per gli artigiani e i commercianti), nonché l’esonero dagli studi di settore e dallo spesometro.

Da segnalare, altresì, che i contribuenti che dal regime ordinario passano a quello agevolato avranno l’obbligo di restituire l’Iva detratta (salve specifiche eccezioni per alcuni beni strumentali), mentre nell’ipotesi di decadenza dal regime diverrà obbligatorio, dall’anno immediatamente successivo, adottare il regime contabile ordinario o semplificato (in relazione al volume dei ricavi/compensi).

Infine, qualora il reddito complessivo superi i 20.000 euro, la permanenza nel regime è subordinata al fatto che il reddito da lavoro autonomo siano prevalente rispetto agli altri redditi.

 


Le agevolazioni sul fronte contributivo non riguardano tutte le Partite IVA in Regime dei Minimi ma, come recita il comma 23 solo gli “esercenti attività d’impresa“, vale a dire gli imprenditori e non i professionisti.

Per prima cosa sparisce il livello minimo imponibile (previsto dall’articolo 1, comma 3 della legge 233/1990), mentre il contributo dovuto si calcola semplicemente applicando all’imponibile l’aliquota contributiva prevista dalla propria gestione previdenziale. 

In pratica, se per calcolare i contributi un esercente ora deve prima applicare il livello minimo (a prescindere dal reddito effettivamente prodotto) e poi quelli sulle quote di reddito eccedenti il minimale, in base alla riforma basterà applicare l’aliquota contributiva al reddito effettivamente prodotto.