Il Decreto Legge n.185/2008 all'art.30 convertito nella Legge 2/2009 dispone per gli enti di tipo associativo, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.148 DPR 22.12.1986 n.917 e del DPR 26.101972 n.633, l'onere di comunicare all'Agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali a mezzo del Modello EAS.

Entro il prossimo 31.03 gli enti non commerciali devono, quindi, presentare un "nuovo" mod. EAS al fine di comunicare le variazioni intervenute nel 2014.

Casi specifici in cui non presentare il modello:

-  ipotesi particolari quali variazione del numero degli associati ovvero ammontare dei proventi dell'attività di sponsorizzazione;

- variazioni relative al rappresentante legale ed ai dati relativi all'ente in quanto già comunicati all'Agenzia delle Entrate con il modello AA5/6 ovvero AA7/10

Si ricorda che il modello EAS è uno strumento antielusivo necessario per acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati, sotto il profilo fiscale, con l'obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche e, conseguentemente di isolare e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico.