Con la Circolare n.17 dello scorso 29 gennaio l'Inps ha finalmente precisato i termini entro i quali spettano gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato indicate nella Legge di Stabilità 2015.

Il beneficio è previsto con l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, anche se non imprenditori, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2015.

 

L'esonero contributivo spetta a condizione che:

- nei sei mesi precedenti all'assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato;

- nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o collegate;

- il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di Stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume.

Trattandosi di incentivo all'occupazione anche le trasformazioni di lavoro da determinato ad indeterminato debbono intendersi incentivate.

La misura dell'esonero è pari all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi Inail, nel limite massimo di un importo pari da euro 8.060,00 su base annua.

Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza 1/01/2015 - 31/12/2015. La sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.