Il nuovo split payment, in base al quale la pubblica amministrazione non versa più l’IVA al fornitore, che pure la indica in fattura, ma la versa direttamente all’Erario, è condizionato all’esposizione dell’IVA in fattura con le modalità ordinarie. L’applicazione di un Regime speciale esclude invece lo split payment.

Il chiarimento si riferisce all’art. 1, comma 629, lettera b, della legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014), che introducendo il nuovo articolo 17-ter nel DPR (decreto Presidente della Repubblica) 633/1972, ha disposto l’applicazione del nuovo meccanismo per le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate nei confronti di determinati enti pubblici.



La normativa non prevede esplicitamente l’esclusione dallo split payment per chi applica un regime speciale IVA, che però si deduce dai presupposti per l’applicazione della norma, che comporta l’obbligo di versamento dell’IVA a cura degli enti destinatari della prestazione. Il fatto che non ci sia l‘indicazione del tributo nel documento (come avviene se si applica un regime speciale), determina la concreta impossibilità per gli enti destinatari delle prestazioni, di trattenere l’imposta sul valore aggiunto.