il d.lgs.22/09/2015 (in attesa di pubblicazione) apporta importanti modifiche per quanto concerne la dilazione di pagamento con Equitalia e con l'Agenzia delle Entrate. E' prevista, inoltre, la possibilità di ripristinare piani decaduti con Equitalia.

 

Con il d. Lgs. del 22/09/2015, tutti i contribuenti i cui piani di rateazione risultano decaduti nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo, potranno rimettersi in bonis beneficiando di un nuovo piano di dilazione, di durata non superiore a 72 rate e con decadenza al mancato pagamento di due sole rate.
Rimessione in bonis alla quale potranno accedere anche tutti quei contribuenti i cui piani di dilazioni verranno
approvati a far data dall'entrata in vigore della riforma.

La decadenza dai piani di dilazione con Equitalia scende da 8 a 5 rate, anche non consecutive, non pagate.Questa proroga potrà essere ottenuta solo attraverso apposita
richiesta e con il pagamento contestuale delle rate di piano originario scadute e non versate. La rimessione in termini del
contribuente potrà avvenire solo entro il limite delle rate originariamente concesse e non ancora pagate.

 

Salgono invece il numero di rate trimestrali che si possono ottenere nelle dilazioni con l'Agenzia delle Entrate che arrivano a quota 8 per gli avvisi bonari e quota 16 per gli accertamenti con adesione.

Il decreto di riforma della riscossione prevede infatti la possibilità di elevare:

da 6 ad 8 il numero delle rate per gli importi inferiori a 5.000 euro;

da 12 a 16 le rate trimestrali dovute a seguito di accertamento con adesione per importi superiori a 50.000 euro.

Introdotto anche il concetto di lieve inadempimento sulla base del quale è esclusa la decadenza quando: l'importo della
rata pagata è inferiore al dovuto ma per una frazione non superiore al 3% del totale e comunque entro i 10.000 euro
oppure nel caso in cui la tardività del versamento della rata sia contenuto entro i 7 giorni dalla sua scadenza.